P2GIVE EOOD
POLITICA PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Premessa
La presente Politica disciplina le misure adottate da P2GIVE LTD [EG1.1](«Società») per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo («ML/TF») in relazione alle attività della piattaforma Play to Give e costituisce parte integrante dei Termini e condizioni generali della piattaforma.
La Società non è un prestatore di servizi di pagamento e non detiene fondi dei Clienti. Tuttavia, considerata la struttura di affiliazione multilivello della Piattaforma e la presenza di una categoria di prodotti con un rischio intrinseco più elevato (servizi di intrattenimento/gioco d’azzardo), applica la presente Politica su base volontaria e preventiva, in conformità alla legge bulgara sulle misure contro il riciclaggio («ZMIP»), alla legge bulgara sulle misure contro il finanziamento del terrorismo («ZMFT») e alla Direttiva (UE) 2015/849, modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 («quinta direttiva antiriciclaggio»).
Ogni Partner di prodotto autorizzato della categoria «Servizi di intrattenimento/gioco d’azzardo» applica inoltre un proprio programma AML distinto, conformemente ai requisiti della propria licenza. La presente Politica disciplina le misure adottate a livello di P2GIVE — rete di affiliazione, flussi delle commissioni e meccanismo delle donazioni — e non sostituisce gli obblighi del rispettivo operatore autorizzato.
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 1. La presente Politica mira a impedire l’utilizzo della Piattaforma, inclusi la rete di affiliazione, i flussi delle commissioni e il Fondo per le donazioni, per il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo o altre attività finanziarie illecite.
Art. 2. La Politica si applica a tutti i Partecipanti — Partner, Clienti e Club sportivi — e a tutti i Partner di prodotto, nella misura applicabile in base al rispettivo status normativo.
Art. 3. La presente Politica si interpreta congiuntamente alla sezione «Politica AML e KYC» dei Termini e condizioni generali della Piattaforma e al relativo Allegato A.
Sezione II. Definizioni
§1. «Riciclaggio (ML)» indica l’attività di occultamento dell’origine di fondi derivanti da attività criminose mediante il loro inserimento nell’economia lecita.
§2. «Finanziamento del terrorismo (TF)» indica la fornitura o la raccolta di fondi con l’intenzione o la consapevolezza che saranno utilizzati per attività terroristiche.
§3. «Titolare effettivo (UBO)» indica la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla una persona giuridica Partecipante, ai sensi della ZMIP.
§4. «Persona politicamente esposta (PEP)» indica una persona che ricopre o ha ricoperto un’importante carica pubblica, secondo la definizione legale della ZMIP.
§5. «Adeguata verifica della clientela (CDD)» indica le misure ordinarie di identificazione e verifica dell’identità di un Partecipante.
§6. «Adeguata verifica rafforzata (EDD)» indica le misure supplementari di verifica applicate ai Partecipanti o alle operazioni a rischio più elevato.
§7. «Operazione sospetta» indica una transazione, una struttura delle commissioni o una donazione per cui vi siano motivi di sospettare un collegamento con ML/TF o altre attività illecite.
§8. «Responsabile AML» indica la persona designata dalla Società per l’attuazione della presente Politica e per i rapporti con le autorità competenti.
Sezione III. Approccio basato sul rischio e rischi specifici della struttura multilivello
Art. 4. La Società adotta un approccio basato sul rischio che tiene conto, in particolare, delle caratteristiche di rischio proprie di una struttura di affiliazione multilivello (MLM) abbinata a diverse categorie di prodotti.
Art. 5. I principali scenari di rischio specifici della struttura multilivello comprendono: (1) la «stratificazione» mediante la distribuzione delle commissioni tra molteplici profili collegati o fittizi a diversi livelli della Rete; (2) il «frazionamento», ossia la suddivisione artificiosa di importi tra più profili Downline per evitare le soglie di verifica; (3) la registrazione di Partecipanti fittizi o inesistenti al solo scopo di generare o reindirizzare commissioni; (4) acquisti e resi ripetuti dello stesso Prodotto per generare artificialmente un ammontare complessivo di commissioni in assenza di acquisti o utilizzi effettivi dei prodotti; e (5) l’utilizzo del Fondo per le donazioni come canale per conferire una parvenza di legittimità a fondi di origine incerta.
Art. 6. Un ulteriore fattore di rischio è rappresentato dalla categoria «Servizi di intrattenimento/gioco d’azzardo», dato il maggiore rischio intrinseco di ML/TF nel settore del gioco d’azzardo in generale, sebbene la relativa attività sia svolta da un soggetto terzo autorizzato distinto dalla Società.
Art. 7. Il valore elevato di un singolo Acquisto (ad esempio nella categoria «Motocicli e accessori») costituisce un ulteriore indicatore di rischio che richiede maggiore attenzione, poiché tali Acquisti possono essere utilizzati per introdurre nel sistema, in un’unica operazione, ingenti somme di denaro.
Art. 8. La Società riesamina periodicamente, almeno una volta all’anno, il profilo di rischio associato alle attività della piattaforma e aggiorna di conseguenza la presente Politica.
Sezione IV. Adeguata verifica dei Partecipanti (CDD/KYC)
Art. 9. All’atto della registrazione, ogni Partner e ogni Cliente che effettui un Acquisto nella categoria «Servizi di intrattenimento/gioco d’azzardo» o un Acquisto superiore a una determinata soglia monetaria è sottoposto a una procedura di adeguata verifica che comprende un documento d’identità, l’indirizzo e, per le persone giuridiche, i dati del titolare effettivo.
Art. 10. L’adeguata verifica è obbligatoria prima del primo pagamento di una commissione a un Partner, indipendentemente dal suo importo.
Art. 11. L’adeguata verifica rafforzata si applica a: (1) Partecipanti identificati come persone politicamente esposte; (2) Partecipanti residenti in una giurisdizione ad alto rischio di ML/TF secondo gli elenchi della Commissione europea e del GAFI; (3) Partner la cui Rete cresce a un ritmo anomalo senza una corrispondente attività effettiva relativa ai prodotti; e (4) Partecipanti collegati a un’operazione sospetta ai sensi della presente Politica.
Art. 12. La Società sottopone i Partecipanti a verifiche mediante consultazione degli elenchi delle sanzioni vigenti dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e, ove applicabile, dell’Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti (OFAC), al momento della registrazione e periodicamente in seguito.
Art. 13. Il rifiuto di un Partecipante di fornire i documenti o le informazioni richiesti dalla presente sezione costituisce motivo per rifiutare la registrazione, sospendere i pagamenti o porre fine alla partecipazione, conformemente ai Termini e condizioni generali della Piattaforma.
Sezione V. Monitoraggio dei flussi delle commissioni e delle transazioni
Art. 14. The Art. 14. La Società effettua un monitoraggio automatico e verifiche manuali periodiche dei flussi delle commissioni nella Rete al fine di individuare schemi riconducibili agli scenari di rischio descritti nella sezione relativa all’approccio basato sul rischio.
| Indicatore |
Soglia / schema |
Azione |
| Commissione cumulativa del Partner nel Periodo di rendicontazione |
superiore a €2.000 o aumento brusco (>300%) rispetto al periodo precedente |
Verifica da parte del Responsabile AML prima del pagamento |
| Singolo Acquisto |
superiore a €1.500 (ad es. categoria «Motocicli») |
Verifica dell’origine dei fondi prima della conferma dell’Acquisto |
| Acquisti/resi ripetuti dello stesso Prodotto da parte di un Cliente |
3 o più cicli nell’arco di 30 giorni |
Sospensione temporanea delle commissioni collegate fino al chiarimento |
| Partner appena registrati nella stessa linea Downline |
più di 10 nuovi profili nell’arco di 7 giorni senza corrispondente attività relativa ai prodotti |
Adeguata verifica rafforzata dell’intera linea interessata |
| Singola donazione a un Club sportivo |
superiore a €1.000 e non rientrante nel volume abituale del club |
Verifica e conferma dell’origine dei fondi prima della distribuzione |
Art. 15. La verifica di cui all’articolo precedente non sospende automaticamente il pagamento, salvo che il Responsabile AML ritenga sussistente un ragionevole sospetto; in tal caso si applica la sospensione prevista dalla sezione dei Termini e condizioni generali dedicata alle verifiche (fino a 180 giorni).
Sezione VI. «Conosci il tuo Partner» (KYP) — misure specifiche per la rete MLM
Art. 16. Oltre all’ordinaria adeguata verifica dell’identità, la Società controlla periodicamente che le commissioni del Partner derivino da un’effettiva attività relativa ai prodotti nella sua Rete e non soltanto da trasferimenti interni o autoaffiliazioni.
Art. 17. Un Partner la cui Rete generi commissioni prevalentemente tramite la registrazione di nuovi partecipanti, senza un consumo effettivo comparabile di Prodotti, è soggetto ad adeguata verifica rafforzata e può essere invitato a fornire ulteriori spiegazioni e documenti.
Sezione VII. Segnalazione delle operazioni sospette
Art. 18. Ogni dipendente o rappresentante autorizzato della Società che rilevi un’operazione collegata a ML/TF, o abbia fondati motivi per sospettarla, deve informare immediatamente il Responsabile AML.
Art. 19. Il Responsabile AML valuta la segnalazione e, quando previsto dalla legge applicabile, la trasmette all’autorità nazionale competente (nella Repubblica di Bulgaria, alla Direzione «Intelligence finanziaria» dell’Agenzia statale per la sicurezza nazionale).
Art. 20. È vietato informare il Partecipante interessato dell’avvenuta segnalazione di un’operazione sospetta (divieto di «tipping-off»).
Art. 21. La Società e i suoi dipendenti non rispondono delle segnalazioni effettuate in buona fede ai sensi della presente sezione, anche qualora il sospetto non venga successivamente confermato.
Sezione VIII. Conservazione dei documenti
Art. 22. I documenti e i dati raccolti ai sensi della presente Politica sono conservati per almeno 5 (cinque) anni dalla cessazione del rapporto con il relativo Partecipante, salvo che la legge applicabile richieda un periodo più lungo.
Art. 23. La documentazione è conservata in modo da garantirne la riservatezza e la protezione conformemente all’Informativa sulla privacy della Società.
Sezione IX. Responsabilità, formazione e controllo interno
Art. 24. La Società designa un Responsabile AML incaricato dell’applicazione, dell’aggiornamento e della vigilanza sul rispetto della presente Politica.
Art. 25. I dipendenti e i rappresentanti autorizzati della Società coinvolti nella gestione delle registrazioni, dei pagamenti o delle verifiche ricevono periodicamente una formazione sul riconoscimento degli scenari di rischio descritti nella presente Politica.
Art. 26. Il Responsabile AML redige una relazione interna annuale sull’applicazione della Politica e sulle tendenze di rischio riscontrate.
Sezione X. Conseguenze delle violazioni
Art. 27. La violazione della presente Politica da parte di un Partecipante costituisce motivo per applicare le misure previste dalle sezioni dei Termini e condizioni generali della Piattaforma relative alle verifiche, alla sospensione dei pagamenti e alle indagini e/o alla cessazione della partecipazione.
Art. 28. La Società si riserva il diritto di rifiutare o annullare un Acquisto, una commissione o una donazione per i quali non sia possibile accertare l’origine lecita dei fondi.
Sezione XI. Disposizioni finali
Art. 29. La presente Politica è aggiornata periodicamente, anche in caso di modifiche della legge applicabile o del profilo di rischio della Piattaforma.
Art. 30. La presente Politica costituisce parte integrante dei Termini e condizioni generali della piattaforma Play to Give.