Terms and conditions

P2GIVE LTD

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DELLA PIATTAFORMA «PLAY TO GIVE»

(Politiche e procedure del programma di affiliazione, gioco e donazioni)

Premessa

I presenti Termini e condizioni generali («Condizioni» o «Documento») disciplinano i rapporti tra P2give Ltd., società commerciale costituita il 29.01.2026 ai sensi della legislazione della Repubblica di Bulgaria, con sede in Bulgaria, Sofia, CAP 1618, distretto di Vitosha, via Pirin 11, piano 3, appartamento 9, numero identificativo EIK 2086668078 («Società», «P2GIVE», «Noi»), e ogni persona fisica o giuridica registrata sulla piattaforma Play to Give in qualità di Partner (Affiliato), Giocatore o Club sportivo («Partecipante», «Voi»).

Play to Give è una piattaforma digitale che integra attività di affiliazione e iniziative a sostegno dello sport basata sul principio «Gioca – Consiglia – Dona», che riunisce: (a) una rete di affiliazione multilivello; (b) la partecipazione e la promozione di attività, inclusi acquisti di prodotti e servizi offerti da terzi; e (c) un meccanismo di donazione automatica a favore di Club sportivi approvati.

La Società non organizza direttamente giochi d’azzardo e non detiene i fondi dei Partecipanti. Alcuni partner della Piattaforma sono soggetti terzi autorizzati per la rispettiva attività nella giurisdizione in cui operano; la natura di ciascun partner è indicata nella relativa sezione dell’area riservata del Partecipante.

Registrandosi sulla Piattaforma, il Partecipante dichiara di aver letto, compreso e accettato le presenti Condizioni, che hanno efficacia contrattuale vincolante tra il Partecipante e la Società.

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 1. Le presenti Condizioni disciplinano: (1) i requisiti per partecipare alla rete di affiliazione e di giocatori di Play to Give; (2) le regole per la formazione, il calcolo e il pagamento delle commissioni derivanti da qualsiasi tipo di Attività; (3) il meccanismo di donazione a favore dei Club sportivi approvati; e (4) i diritti e gli obblighi della Società e dei Partecipanti.

Art. 2. Le presenti Condizioni si applicano unitamente a: (a) l’Informativa sulla privacy; (b) l’Allegato A — Tariffe e procedura arbitrale; (c) l’Allegato B — Rettifiche e rimborsi; e (d) l’Allegato C — Espressioni di marketing consentite, che costituiscono parte integrante del Contratto tra le parti.

Art. 3. Qualora intervengano modifiche della legislazione applicabile o vengano introdotti ulteriori requisiti normativi che incidano sull’attività dell’Organizzatore o del Partner, l’Organizzatore ha il diritto di modificare le presenti Condizioni nella misura necessaria, informando tempestivamente il Partner delle modifiche. In caso di modifica delle Condizioni, il Partner riceverà tempestiva comunicazione tramite email e avviso visualizzato sulla piattaforma (finestra pop-up) e dovrà prestare il proprio consenso esplicito per continuare a partecipare al Programma. Se un Partner non accetta le ultime Condizioni pubblicate, l’Organizzatore si riserva il diritto di interrompere il rapporto con lui.

Art. 4. Il presente Documento è redatto in lingua bulgara. In caso di traduzione in un’altra lingua, qualora vi sia una discrepanza, prevale la versione bulgara, salvo diverso accordo scritto tra le parti per una specifica giurisdizione.

Sezione II. Definizioni

§1. «Società / P2GIVE» indica P2give Ltd., la persona giuridica che gestisce e opera la piattaforma Play to Give.

§2. «Operatore partner» indica un soggetto terzo i cui prodotti, servizi o attività sono promossi tramite la Piattaforma e generano Fatturato netto; comprende fornitori di prodotti e servizi nonché, ove applicabile, operatori di gioco d’azzardo autorizzati, come indicato nell’area riservata del Partecipante.

§3. «Piattaforma del partner» indica il sistema di gestione degli affiliati e degli utenti mantenuto dal rispettivo Operatore partner, tramite il quale vengono tracciati registrazioni, transazioni e ricavi generati.

§4. «Link di affiliazione di base» indica il link univoco fornito dall’Operatore partner alla Società, che costituisce il punto di accesso per tutti i Partecipanti della rete P2GIVE.

§5. «Piattaforma / Sistema» indica l’infrastruttura software della Società (area riservata, registro dei partecipanti, “albero genealogico”, modulo di calcolo delle commissioni), inclusa l’infrastruttura fornita dal partner tecnico della Società.

§6. «Partecipante» indica qualsiasi persona fisica o giuridica registrata sulla Piattaforma in qualità di Partner, Giocatore e/o Club sportivo.

§7. «Partner / Affiliato» indica un Partecipante che promuove gli Operatori partner e/o i prodotti della Società e sviluppa una propria rete di persone segnalate.

§8. «Giocatore» indica un Partecipante registrato presso un Operatore partner tramite il Link di affiliazione di base della Società, la cui attività genera Fatturato netto.

§9. «Club sportivo» indica un’organizzazione sportiva approvata dalla Società a ricevere fondi dal Fondo per le donazioni.

§10. «Rete / “Albero genealogico”» indica la struttura gerarchica di Sponsor, Upline e Downline nella quale ogni Partner viene collocato al momento della registrazione.

§11. «Sponsor» indica il Partner tramite il cui codice o link univoco è stato registrato un nuovo Partecipante.

§12. «Upline / Downline» indica rispettivamente tutti i Partner al di sopra e al di sotto di un determinato Partner nella sua Linea di sponsorizzazione.

§13. «Livello» indica la posizione di un Partner nella Rete rispetto a una determinata persona segnalata, conformemente alla relativa tabella di distribuzione delle commissioni.

§14. «Attività» indica qualsiasi azione di un Giocatore o Partecipante che generi Fatturato netto, inclusi l’acquisto di un Prodotto, l’utilizzo di un servizio di un Operatore partner o la partecipazione a giochi e scommesse presso un Operatore partner autorizzato.

§15. «Fatturato netto» ha il significato indicato nella successiva sezione sull’Attività e sulle commissioni.

§16. «Periodo di rendicontazione» indica un periodo di un mese solare.

§17. «Partecipante attivo» indica un Partner che nel rispettivo Periodo di rendicontazione soddisfa i requisiti minimi di attività indicati di seguito.

§18. «Commissione» indica l’importo dovuto a un Partner in base al Fatturato netto generato dalla sua Rete tramite qualsiasi tipo di Attività.

§19. «Fondo per le donazioni» indica il fondo alimentato da una percentuale fissa del Fatturato netto a favore dei Club sportivi.

§20. «KYC/AML» indica le procedure di identificazione della clientela e le misure antiriciclaggio ai sensi della legislazione applicabile.

§21. «Prodotto» indica qualsiasi bene o servizio offerto in vendita tramite la Piattaforma da un Operatore partner.

Sezione III. Partecipanti al Programma

Art. 5. Il medesimo Partecipante può rivestire contemporaneamente il ruolo di Partner (Affiliato) e di Giocatore. In tal caso i due ruoli sono trattati separatamente sotto il profilo contabile e contrattuale e il Fatturato netto generato dall’attività personale del Partner non costituisce una base per la sua Commissione (divieto di autoaffiliazione).

Art. 6. I Club sportivi partecipano gratuitamente e senza obblighi di attività.

Art. 7. Ogni Partecipante può mantenere una sola registrazione sulla Piattaforma. La Società si riserva il diritto di rifiutare o chiudere i profili duplicati.

Sezione IV. Registrazione e requisiti di partecipazione

Art. 8. Può diventare Partecipante chi: (a) ha compiuto 18 anni o ha raggiunto la maggiore età prevista dalla legge del Paese di residenza, se persona fisica, oppure è una persona giuridica validamente costituita, se si candida in tale veste; (b) fornisce informazioni veritiere e aggiornate al momento della registrazione; e (c) supera con esito positivo le procedure KYC/AML, ove applicabili.

Art. 9. Alle persone di età inferiore a 18 anni è vietato registrarsi sulla Piattaforma a qualsiasi titolo. Se viene accertata una tale situazione, il profilo è cancellato immediatamente e gli importi accumulati non vengono pagati.

Art. 10. La Società esamina ogni domanda di registrazione e può, a propria discrezione, respingerla senza obbligo di motivazione.

Art. 11. La registrazione come Partner non richiede l’acquisto obbligatorio di un Prodotto, una quota iniziale di partecipazione o un deposito minimo quale condizione per il diritto alle Commissioni. La tariffa amministrativa annuale prevista dall’Allegato A, punto 1, copre l’accesso all’area riservata e l’assistenza tecnica e non costituisce una condizione per la maturazione del diritto alle Commissioni.

Sezione V. Struttura della Rete e sponsorizzazione

Art. 12. Ogni nuovo Partner è collocato nella Rete sotto il Partner il cui codice o link univoco di segnalazione è stato utilizzato per la registrazione (Sponsor).

Art. 13. È possibile richiedere la correzione di uno Sponsor indicato erroneamente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di registrazione. Decorso tale termine, la modifica dello Sponsor è ammessa solo in via eccezionale e con il consenso scritto dei Partner Upline interessati.

Art. 14. È vietato qualsiasi tentativo di manipolare il posizionamento nella Rete, inclusa la creazione di un nuovo profilo allo scopo di cambiare Sponsor.

Art. 15. Un Partner non ha diritto di accedere ai dati personali o alle Commissioni di Partner esterni alla propria Linea di sponsorizzazione, fatta eccezione per le statistiche aggregate fornite dalla Piattaforma.

Sezione VI. Piattaforme dei partner e integrazione tecnica

Art. 16. Per ogni Operatore partner la Società mantiene un Link principale di affiliazione distinto. Un Partner della Rete P2GIVE viene indirizzato all’Operatore partner tramite tale link e, prima del reindirizzamento, il Sistema aggiunge automaticamente un identificativo univoco del Partner.

Art. 17. La registrazione e l’Attività del Giocatore sono tracciate dalla Piattaforma del rispettivo Operatore partner e trasmesse al Sistema della Società mediante notifiche automatiche contenenti almeno: identificativo del Partner, identificativo dell’Operatore partner, tipo di transazione, importo e ora dell’evento.

Art. 18. In caso di discrepanza tra i dati della Piattaforma del partner e quelli registrati nel Sistema della Società, prevalgono i dati confermati dall’Operatore partner, salvo che sia dimostrato un errore tecnico nella trasmissione dei dati.

Sezione VII. Attività, Fatturato netto e Commissioni

Art. 19. «Fatturato netto» indica la differenza tra i ricavi generati dall’Attività dei Giocatori segnalati, direttamente o tramite la Rete, dal rispettivo Partner nel relativo Periodo di rendicontazione e: (1) gli importi corrisposti ai giocatori, comprese le eventuali vincite; (2) le tariffe e le commissioni dovute a fornitori e Piattaforme dei partner; (3) le imposte e gli oneri normativi dovuti; (4) i pagamenti stornati, contestati o non riusciti; e (5) il valore realizzato interamente mediante fondi bonus che non costituiscono un deposito effettivo di denaro. Il Fatturato netto è calcolato allo stesso modo indipendentemente dal tipo di Attività che lo ha generato.

Art. 20. La Società informa i Partecipanti tramite l’area riservata della natura di ciascun Operatore partner. Alcuni Operatori partner sono operatori di gioco d’azzardo autorizzati; la partecipazione di un Giocatore alle loro Attività è volontaria, riservata ai maggiorenni e avviene direttamente tra il Giocatore e il rispettivo operatore autorizzato, nel rispetto delle condizioni di quest’ultimo.

Art. 21. Le Commissioni nella Rete sono distribuite su più livelli secondo la seguente tabella, indipendentemente dal tipo di Attività che genera il Fatturato netto, per un totale massimo del 25% (venticinque per cento) del Fatturato netto distribuito tra i livelli, più una quota fissa pari al 5% (cinque per cento) destinata al Fondo per le donazioni: in totale il 30% (trenta per cento) del Fatturato netto.

Livello Percentuale del Fatturato netto Requisito minimo di Partecipanti attivi segnalati
Livello 1 (segnalazione diretta) 11% Nessuno
Livello 2 5% 5 Partecipanti attivi nella Downline
Livello 3 2% 10 Partecipanti attivi nella Downline
Livello 4 2% 20 Partecipanti attivi nella Downline
Livello 5 5% 50 Partecipanti attivi nella Downline
Fondo per le donazioni (fisso) 5% Non dipende dall’attività — si applica sempre

Art. 22. Per ricevere la Commissione relativa a un determinato Livello per un dato Periodo di rendicontazione, il Partner deve soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni: (1) aver superato con esito positivo la procedura KYC/AML; (2) raggiungere il numero minimo di Partecipanti attivi nel rispettivo Livello; e (3) aver maturato una Commissione complessiva per il periodo non inferiore a 50 (cinquanta) euro.

Art. 23. Se le condizioni di cui all’articolo precedente non sono soddisfatte, la Commissione dovuta non si perde automaticamente, ma è riportata al successivo Periodo di rendicontazione fino al soddisfacimento dei requisiti di pagamento o alla scadenza del termine massimo di 12 mesi; successivamente è trasferita al Fondo per le donazioni.

Art. 24. Qualora si formi un saldo negativo delle Commissioni in un dato Periodo di rendicontazione, esso viene riportato al periodo successivo (negative carryover) fino al suo integrale compenso, prima che maturi un nuovo diritto al pagamento.

Art. 25. La Commissione viene pagata entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al relativo Periodo di rendicontazione, tramite bonifico bancario in euro (EUR), previa presentazione di un documento debitamente compilato.

Art. 26. Il pagamento può essere ritardato se il Partner non ha superato con esito positivo una procedura KYC/AML oppure se è sottoposto a verifica.

Art. 27. Una Commissione derivante dalla vendita di Prodotti è dovuta esclusivamente sulla base di vendite effettive e confermate a consumatori finali e non è legata al numero di persone segnalate. La registrazione o il mantenimento dello status attivo di Partner non richiede l’acquisto di una determinata quantità di Prodotti.

Art. 28. Le aliquote percentuali specifiche applicabili alle singole categorie di Prodotti sono stabilite in un listino o piano commissionale separato, pubblicato sul sito dell’Operatore, e costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni.

Sezione VIII. Fondo per le donazioni «Club sportivi»

Art. 29. Una quota fissa pari al 5% (cinque per cento) del Fatturato netto generato da ogni Partner è destinato automaticamente e incondizionatamente al Fondo per le donazioni, indipendentemente dal livello di attività del Partner.

Art. 30. Al momento della registrazione, il Partner sceglie un Club sportivo approvato quale beneficiario della propria quota del Fondo per le donazioni. In assenza di una scelta, i fondi confluiscono in un Fondo di solidarietà generale, distribuito periodicamente tra i Club sportivi approvati secondo una metodologia trasparente pubblicata sul sito della Società.

Art. 31. Il Partner può donare volontariamente un importo aggiuntivo oltre al 5% obbligatorio, calcolato sulla propria Commissione, tramite la funzione «La mia donazione» nell’area riservata.

Art. 32. Gli importi del Fondo per le donazioni accumulati e non distribuiti a causa della scadenza del termine per le Commissioni non riscosse di cui all’art. 23 sono distribuiti tra i Club sportivi approvati secondo la metodologia sopra indicata.

Sezione IX. Partecipazione dei Club sportivi

Art. 33. I Club sportivi si registrano gratuitamente e non pagano quote di partecipazione. La loro partecipazione non comporta alcun obbligo di pubblicizzare o promuovere la Piattaforma.

Art. 34. La Società pubblica annualmente una relazione sulla trasparenza («Charity Transparency Report») contenente dati aggregati sull’ammontare dei fondi distribuiti e l’elenco dei beneficiari.

Art. 35. La Società si riserva il diritto di rifiutare o sospendere la partecipazione di un Club sportivo in caso di sospetto di abuso, comunicazione di dati falsi o violazione delle presenti Condizioni.

Sezione X. Fondi non richiesti e non distribuiti

Art. 36. Gli importi delle Commissioni non prelevati da un Partner per 6 (sei) mesi consecutivi a causa di inattività sono soggetti alla tariffa di mantenimento del profilo inattivo prevista dall’Allegato A.

Art. 37. Gli importi non ancora distribuiti perché le condizioni dell’art. 22 non sono state soddisfatte entro il termine massimo previsto dall’art. 23 sono destinati interamente al Fondo per le donazioni, e non ad altri Partecipanti, per garantire trasparenza ed evitare meccanismi opachi di redistribuzione.

Sezione XI. Pratiche vietate

Art. 38. Sono vietati: (1) la creazione di profili falsi o duplicati; (2) l’autoaffiliazione finalizzata a generare Commissioni; (3) l’uso di clic automatizzati, bot o traffico fraudolento; (4) l’invio di spam o comunicazioni commerciali non richieste; (5) le informazioni ingannevoli o false sulla Società, sugli Operatori partner o sui potenziali guadagni; (6) la pubblicità rivolta a persone di età inferiore a quella prevista dalla legge; (7) la registrazione di domini, profili o annunci pubblicitari che utilizzino i marchi della Società o degli Operatori partner senza autorizzazione scritta.

Art. 39. Un Partner non può presentare la partecipazione alla Rete come reddito garantito, investimento o «guadagno facile». Le espressioni consentite e vietate sono elencate in modo esaustivo nell’Allegato C.

Sezione XII. Verifiche, sospensione dei pagamenti e indagini

Art. 40. In caso di ragionevole sospetto di frode, abuso o violazione delle presenti Condizioni, la Società ha il diritto di trattenere temporaneamente il pagamento degli importi dovuti per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni, necessario per svolgere una verifica.

Art. 41. Se la verifica accerta una violazione, la Società può ridurre, rifiutare o ricalcolare la relativa Commissione e/o porre fine alla partecipazione del Partner.

Art. 42. La Società esamina le segnalazioni di violazioni soltanto se presentate per iscritto, con i dati del Partecipante, una descrizione della violazione e le prove disponibili. Le segnalazioni anonime non vengono esaminate.

Sezione XIII. Cessazione della partecipazione

Art. 43. Ogni Partecipante può porre fine alla propria partecipazione in qualsiasi momento mediante preavviso scritto.

Art. 44. La Società può porre fine immediatamente alla partecipazione in caso di: (1) frode, abuso o comunicazione di dati falsi; (2) violazione dei divieti di cui alla Sezione XI; (3) inattività per 12 (dodici) mesi consecutivi; o (4) altri fondati motivi indicati nelle presenti Condizioni.

Art. 45. Il Partecipante la cui partecipazione sia cessata perde il diritto a future Commissioni e la propria posizione nella Rete, ma conserva il diritto ai pagamenti già esigibili e non contestati alla data della cessazione, salvo che questa derivi da una frode accertata.

Art. 46. Il Partecipante la cui partecipazione sia cessata può presentare una nuova domanda non prima di 6 (sei) mesi dalla cessazione, salvo in caso di cessazione per frode, nel qual caso una nuova domanda è ammessa solo previa espressa verifica e approvazione scritta della Società.

Sezione XIV. Ricorsi

Art. 47. Un Partecipante può impugnare una decisione della Società relativa a sospensione, cessazione o rifiuto di pagamento entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, mediante istanza scritta motivata.

Art. 48. La Società esamina il ricorso entro 30 (trenta) giorni e comunica la propria decisione al Partecipante, senza limitare il diritto di quest’ultimo di rivolgersi all’organo arbitrale o giudiziario competente.

Sezione XV. Proprietà intellettuale

Art. 49. Tutti i marchi, loghi, domini, software, codici e materiali di marketing di P2GIVE LTD sono di proprietà esclusiva della Società. Il loro utilizzo da parte di un Partecipante è consentito esclusivamente nell’ambito del Marketing Kit ufficialmente fornito.

Art. 50. È vietato modificare, copiare, distribuire o registrare diritti utilizzando il nome o l’identità visiva della Società o di un Operatore partner senza espressa autorizzazione scritta.

Sezione XVI. Regole di marketing e pubblicità

Art. 51. Ogni Partecipante che pubblichi contenuti relativi alla Piattaforma deve identificarsi chiaramente come «Partner indipendente di P2GIVE» e rispettare le espressioni consentite ai sensi dell’Allegato C.

Art. 52. È vietato utilizzare immagini ingannevoli o affermazioni relative a guadagni garantiti. I contenuti devono rispecchiare l’esperienza tipica effettiva dei Partecipanti.

Art. 53. È severamente vietata la pubblicità finalizzata a reclutare nuovi Partner o Giocatori in giurisdizioni nelle quali il rispettivo Operatore partner non è autorizzato a offrire i propri prodotti o servizi.

Sezione XVII. Riservatezza e protezione dei dati personali

Art. 54. P2GIVE LTD agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) con riguardo ai dati personali dei Partecipanti trattati per la registrazione, il calcolo delle Commissioni e l’esecuzione delle presenti Condizioni.

Art. 55. La Società raccoglie soltanto i dati strettamente necessari e li conserva su server situati nell’Unione europea. Ai Partner non vengono comunicati dati relativi ai Giocatori diversi dagli identificativi tecnici necessari per tracciare le Commissioni.

Art. 56. Se un Partner raccoglie e tratta autonomamente dati personali di terzi al di fuori delle istruzioni della Società, agisce come titolare autonomo per tale trattamento ed è personalmente responsabile del rispetto della legislazione applicabile.

Art. 57. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali devono essere inviate a privacy@p2give.com e sono trattate entro 30 giorni.

Sezione XVIII. Politica AML e KYC

Art. 58. La Società applica misure conformi alla legge bulgara sulle misure contro il riciclaggio e alla Direttiva (UE) 2015/849; può inoltre richiedere un documento d’identità, l’indirizzo e la conferma di un conto bancario prima di pagare Commissioni superiori a una determinata soglia.

Art. 59. Il rifiuto o il mancato superamento della procedura KYC/AML costituisce motivo per sospendere i pagamenti fino alla risoluzione della difformità.

Sezione XIX. Esclusione di garanzie

Art. 60. La Società non garantisce un determinato livello di reddito, successo o profitto derivante dalla partecipazione alla Piattaforma. I risultati dipendono interamente dall’attività svolta dal singolo partecipante e dall’operato di terzi sui quali la Società non ha alcun controllo.

Sezione XX. Limitazione di responsabilità

Art. 61. La responsabilità massima della Società nei confronti di un Partecipante è limitata all’importo dell’ultima Commissione esigibile e non pagata al rispettivo Partecipante.

Art. 62. La Società non risponde del lucro cessante né di danni indiretti, accidentali o punitivi, salvo nei casi in cui la responsabilità non possa essere limitata per legge.

Sezione XXI. Manleva

Art. 63. Ogni Partecipante si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da pretese, danni o spese derivanti dalla violazione delle presenti Condizioni o della legislazione applicabile da parte del Partecipante.

Sezione XXII. Forza maggiore

Art. 64. La Società non risponde dell’inadempimento causato da circostanze al di fuori del suo controllo, tra cui calamità naturali, attacchi informatici, interruzioni dei servizi di fornitori terzi, azioni belliche o modifiche legislative.

Sezione XXIII. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Art. 65. Le presenti Condizioni sono disciplinate e interpretate secondo la legislazione della Repubblica di Bulgaria.

Art. 66. Ogni controversia è inizialmente risolta mediante negoziati e mediazione interna tra le parti. In mancanza di accordo, la controversia è deferita alla Corte arbitrale presso la Camera bulgara di commercio e industria (BCCI) di Sofia.

Art. 67. Le parti convengono espressamente che ogni controversia sarà esaminata individualmente e non nell’ambito di un’azione collettiva.

Art. 68. Qualsiasi azione derivante dalle presenti Condizioni deve essere promossa entro 1 (un) anno dalla data del relativo evento.

Sezione XXIV. Disposizioni finali

Art. 69. Se una disposizione delle presenti Condizioni viene dichiarata invalida o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

Art. 70. Il mancato esercizio da parte della Società di un diritto previsto dalle presenti Condizioni non costituisce rinuncia a tale diritto.

Art. 71. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate per via elettronica e si considerano validamente notificate al momento dell’invio.

Art. 72. Il presente Documento sostituisce tutte le versioni precedenti.

Art. 73. Le presenti Condizioni entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione sul sito della Società.

Allegato A — Tariffe amministrative e procedura arbitrale

A.1 Tariffe amministrative

N. Tipo di tariffa Importo Descrizione
1 Tariffa amministrativa annuale €20 Accesso all’area riservata e assistenza tecnica per 12 mesi. Non costituisce una condizione per il diritto alle Commissioni.
2 Modifica dei dati del profilo €10 Modifica dell’indirizzo email, del conto bancario o delle informazioni societarie.
3 Nuova verifica KYC/AML €15 Quando è necessaria una nuova identificazione.
4 Rilascio di un’attestazione ufficiale €25 Per istituzioni esterne, partner o Club sportivi.
5 Tariffa per arbitrato/ricorso €50 In caso di ricorso o domanda presentati secondo la procedura arbitrale.

Le tariffe sono adeguate periodicamente all’inflazione e pubblicate nella versione aggiornata sul sito della Società.

A.2 Procedura arbitrale

1. Tutte le controversie tra P2give Ltd. e i Partecipanti sono risolte preferibilmente di comune accordo.

2. In mancanza di accordo, la controversia è deferita alla Corte arbitrale presso la Camera bulgara di commercio e industria (BCCI) di Sofia.

3. Le decisioni arbitrali sono definitive e vincolanti per le parti.

4. Il procedimento si svolge in lingua bulgara secondo il regolamento arbitrale della BCCI.

5. Le spese dell’arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

6. Le parti rinunciano espressamente al diritto di promuovere azioni collettive («class actions»).

A.3 Termine di prescrizione

Tutte le azioni ai sensi del presente Documento devono essere promosse entro 1 (un) anno dal sorgere del relativo presupposto; decorso tale termine, il diritto si prescrive.

Allegato B — Rettifiche, rimborsi e contestazioni dei pagamenti

B.1 Principio generale

La Piattaforma non detiene fondi dei Giocatori e non accetta depositi da essi: tutte le donazioni e le Commissioni sono transazioni contabili interne tra la Società e il rispettivo Partecipante.

B.2 Modifica della percentuale personale di donazione oltre il minimo obbligatorio

1. Il Partecipante può richiedere in qualsiasi momento una modifica della propria percentuale di donazione volontaria tramite la funzione «La mia donazione».

2. La modifica ha effetto dal Periodo di rendicontazione successivo; le transazioni già contabilizzate non possono essere modificate.

B.3 Errori e pagamenti duplicati

In caso di pagamento duplicato accertato, l’importo è rimborsato entro 10 giorni lavorativi dalla conferma di una verifica interna; le spese bancarie del trasferimento sono detratte dall’importo rimborsato.

B.4 Rettifiche in caso di verifica KYC/AML respinta

In caso di rifiuto da parte di un partner o di una banca per mancato rispetto dei requisiti KYC/AML, l’importo rimane nello stato «trattenuto» fino al completamento delle verifiche.

B.5 Recupero di fondi dai Club sportivi

Qualora venga accertata un’approvazione errata o una donazione ricevuta indebitamente, la Società ha il diritto di richiedere la restituzione del relativo importo dal conto bancario indicato dal Club sportivo.

B.6 Ricorsi

Un Club sportivo o un altro Partecipante può impugnare una decisione della Società entro 7 giorni dalla comunicazione. Il ricorso è esaminato entro 30 giorni; in caso di disaccordo, le parti hanno diritto di ricorrere all’arbitrato secondo l’Allegato A.

Allegato C — Espressioni di marketing consentite e limiti etici

C.1 Principi generali

1. Ogni contenuto di marketing deve essere veritiero, verificabile e non fuorviante riguardo ai risultati probabili.

2. È vietato usare espressioni che suggeriscano un investimento, un guadagno garantito, un guadagno rapido o la sicurezza finanziaria.

3. Ogni Partecipante che pubblichi contenuti si identifica come «Partner indipendente di P2GIVE LTD», salvo diversa autorizzazione scritta.

C.2 Espressioni consentite e vietate

Categoria Espressioni consentite Espressioni vietate
Redditi e guadagni «Opportunità di ricevere una Commissione attraverso un’attività effettiva»; «Il Programma remunera vendite e segnalazioni effettive» «Entrate garantite»; «Soldi facili»; «Investimento con rendimento garantito»
Donazioni «Il 5% del Fatturato netto è destinato ai Club sportivi approvati» «P2GIVE garantisce una sponsorizzazione incondizionata a ogni club»
Ruolo del Partecipante «Partner indipendente»; «Affiliato indipendente» «Rappresentante ufficiale di P2GIVE»; «Dipendente della Società»
Struttura di affiliazione «Le Commissioni maturano soltanto a fronte di attività effettive e confermate» «Guadagnate semplicemente facendo entrare nuove persone»; qualsiasi riferimento implicito a una struttura piramidale
Posizionamento generale «Programma sociale trasparente con rendicontazione pubblica» «Sistema per guadagni rapidi»; «piramide»; «soldi facili senza sforzo»

C.3 Regole per la presenza online

1. È vietato utilizzare immagini ingannevoli di denaro contante, stili di vita lussuosi o altri elementi che suggeriscano una ricchezza garantita.

2. I materiali devono essere originali; è vietato copiare contenuti protetti dal diritto d’autore senza autorizzazione.

3. Nelle pubblicazioni sui social media è obbligatoria la chiara indicazione: «Questo contenuto è stato creato da un Partner indipendente di P2GIVE LTD».

C.4 Sanzioni

Le violazioni del presente Allegato possono comportare: un avvertimento scritto; una limitazione temporanea del profilo; la risoluzione del contratto e l’annullamento delle Commissioni non confermate; e/o la segnalazione alle autorità di regolamentazione competenti.

Conclusione

Le presenti Condizioni, unitamente agli Allegati A, B e C, costituiscono il quadro giuridico complessivo del programma di affiliazione, gioco e donazioni di Play to Give. Registrandosi sulla Piattaforma, il Partecipante conferma di aver letto, compreso e accettato integralmente il contenuto del presente Documento.